Il
fenomeno che stà alla base della costituzione di un'associazione è
detto associazionismo.
Con
questo termine si vuole indicare l'esigenza avvertita dalle persone
di riunirsi in gruppi al fine di affrontare meglio i loro bisogni e
soddisfare i propri desideri.
Costituire
un'associazione, quindi, significa condividere con altre persone
qualcosa che ci interessa in modo particolare: un'ideale, un
desiderio, un bisogno, un interesse, ecc.
E'
facile intuire come gli uomini e le donne hanno fin da sempre dato
vita a delle forme di associazione, magari senza neanche volerlo
coscientemente. Pensiamo, ad esempio, agli uomini preistorici che si
riunivano in gruppi per andare a cacciare o per svolgere attività
faticose, pensiamo ancora a quando ci incontriamo con degli amici per
divertirci assieme o giocare una partita a calcio. Di esempi se ne
possono fare tantissimi, perchè tantissime sono le possibili forme
di associazione fra individui.
Nel
tempo, il fenomeno dell'associazionismo ha assunto un peso sempre più
consistente, tanto da essere disciplinato da una serie di norme di
legge.
Senza
andare troppo a ritroso nel passato, si può accennare ai presupposti
che, dopo l’avvento della Costituzione repubblicana, hanno favorito
il sorgere di varie forme associative che, per dovere di sintesi, si
possono inserire nel cosiddetto “terzo settore”: gli enti
non-profit.
Il
“terzo settore”, rappresenta un variegato mondo popolato da enti
che si inseriscono all’interno del rapporto fra Stato e cittadini:
trattasi, in particolare, di organizzazioni che mirano al
soddisfacimento di bisogni e/o desideri alla base della domanda
sociale di cultura, tutela ambientale, impiego del tempo libero,
attività sportive, assistenziali, di benessere in generale, ecc.
Tali
entità, vengono qualificate come non-profit,
manifestando in tal senso quella che è la loro caratteristica
peculiare, ossia l’assenza dell’obiettivo del profitto con lo
scopo di ripartire degli utili: l’eccedenza dei proventi incassati
rispetto alle spese sostenute per l’erogazione dei servizi e/o
prodotti, invece, costituisce il presupposto che consente a tali enti
di perseguire durevolmente le finalità sociali in condizioni di
autonomia e di equilibrio economico.
Ma
come possiamo definire un'associazione?
Bene,
proviamo a darne una definizione: l'associazione
è un ente collettivo
costituente un centro autonomo di interessi fornito da un patrimonio
distinto da quello dei singoli soci e destinato all’attuazione del
fine particolare specificato nell’atto costitutivo.
Sebbene
tale definizione appaia nella sua estrema sinteticità, in realtà
contiene tutti gli elementi essenziali per la qualificazione
giuridica dell’associazione.
Innanzitutto,
con il termine “collettivo” si vuole indicare che l’ente in
questione è formato da un insieme di soggetti (una collettività)
che sono coesi nel perseguimento di un fine che trova la sua
chiarificazione all’interno del documento di nascita dell’ente,
ovvero l’”atto costitutivo”. Il “fine” perseguito ha natura
ideale e qualifica l’associazione dal punto di vista delle attività
che verrà a realizzare, coerentemente alla sua natura di ente
non-profit.
Inoltre, l’associazione costituisce un “centro autonomo di
interessi”, identificandosi come soggetto separato rispetto ai
soggetti che ne fanno parte, i “soci”. Un importante riflesso che
consegue a siffatta separazione, lo si valuta anche sul piano
patrimoniale: l’ente, infatti, possiede un proprio patrimonio che,
in via generale, è distinto dalle ricchezze di ciascuno degli
associati.
Lo
scopo della presente guida, è quello di prendere in considerazione
l’ultimo elemento della definizione di associazione sopra esposta,
ovvero l’atto costitutivo e, in particolare, il documento che ne
costituisce parte integrante e sostanziale: lo statuto.
Le
ragioni di tale scelta, sono da rilevare nella convinzione che
oggigiorno, quando si parla di associazioni, non sia possibile
“navigare a vista” nella complessità e variabilità di cui si
caratterizza l’ambiente sociale ove gli stessi enti dispiegano la
propria attività istituzionale. In altre parole, darsi delle regole
efficaci ed efficienti da inserire all’interno dello statuto, quale
documento che regolamenti la vita dell’associazione, può
costituire una possibile fonte di vantaggio competitivo nel contesto
sociale ove l’ente opera, permettendo a coloro che amministrano
l’associazione di superare l’approccio standard con cui viene
redatto lo statuto di un’associazione sulla base di modelli
generici, concependo, invece, tale documento come un qualcosa di
“vivente” che sia il frutto di meditate ed opportune
considerazioni e che, soprattutto, soddisfi i bisogni, i valori e
l’approccio al management di coloro che desiderano dare vita al
progetto associativo.
Tali
documenti, costituiscono una sorta di “pietra angolare” su cui
verrà costruita l’intera struttura dell'ente non-profit:
essi, infatti, rappresentano l’anello di congiunzione fra l’idea
di fondo che sta alla base del progetto associativo, i valori cui
l’ente verrà ad ispirarsi, le persone che parteciperanno alla vita
associativa, le regole di funzionamento interno dell’ente, gli
aspetti economici e legali, tanto da influire in maniera sensibile
sull’operatività quotidiana della nascitura organizzazione.
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