L’associazionismo,
è un fenomeno variegato e complesso. Con riferimento al panorama
giuridico italiano, è possibile proporre il seguente inquadramento
sistematico degli enti che ricadono nel non-profit,
per i quali si riportano alcuni fra i principali riferimenti a
livello di specifica normativa.
Sotto
il profilo giuridico:
- le associazioni riconosciute (art. 14 e seguenti Codice Civile);
- le fondazioni riconosciute (art. 14 e s.s. c.c.);
- le associazioni non riconosciute (art. 36 e s.s. c.c.);
- il comitati (art. 39 e s.s. c.c.);
- le organizzazioni di volontariato (legge 11 agosto 1991, n.266);
- gli enti ecclesiastici cattolici (legge 20 maggio 1985, n. 222);
- gli enti religiosi di altre confessioni (vedansi intese e accordi tra lo Stato italiano e le diverse confessioni religiose);
- le associazioni non governative – Ong (art. 28, legge 26 febbraio 1987, n. 49).
Sotto
il profilo tributario:
- enti non commerciali (Testo Unico delle imposte dirette);
- associazioni (Testo Unico delle imposte dirette);
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale – Onlus (legge 4 dicembre 1997, n. 460);
- associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro, pro loco (legge 16 dicembre 1991, n. 398; art. 25, legge 13 maggio 1999, n. 133; art. 37, Collegato fiscale alla legge finanziaria del 2000; art. 90 legge finanziaria per il 2003; circolari varie del Ministero Finanze).
Volendo,
invece, effettuare una distinzione degli enti non-profit
sotto il profilo dei settori di operatività, limitando l’analisi
agli enti di tipo associativo, si ha la seguente classificazione, per
tipologie più diffuse:
- associazioni culturali;
- associazioni sportive dilettantistiche;
- associazioni sanitarie e di assistenza;
- associazioni di istruzione e formazione;
- associazioni per la tutela dell’ambiente;
- associazioni per la tutela dei diritti civili;
- associazioni di culto,
- ecc.
Considerato,
quindi, il variegato mondo dell’associazionismo e le molteplici
tipologie di enti non-profit
che si possono rilevare nei diversi ambiti della società, in questa
sede, ci si limiterà a definire la tipologia di enti che prendono il
nome di “associazioni”. Più nello specifico, quella particolare
tipologia che prende il nome di associazione
non riconosciuta,
disciplinata all’interno del Codice Civile al Titolo II - Delle
persone giuridiche, al Capo III - Delle associazioni non riconosciute
e dei comitati. L’associazione “non riconosciuta”, è tale, in
quanto priva di riconoscimento
ovvero ciò che consente all’ente in oggetto di acquisire la
“personalità giuridica”. Con il riconoscimento, l’ente diventa
titolare e destinatario di diritti, doveri e comportamenti, così
come previsto dall’ordinamento giuridico. Uno dei principali
risvolti a seguito del riconoscimento e, se si vuole, il principale
elemento di differenziazione fra associazioni riconosciute e non, è
rappresentato dall’autonomia patrimoniale: definita “perfetta”
per le prime ed “imperfetta” per le seconde. Più avanti
esamineremo nel dettaglio questa distinzione quando affronteremo il
tema del patrimonio dell'associazione.
La
scelta di esaminare questa particolare tipologia di associazioni, è
dettata dal fatto che essa, rappresenta una delle forme organizzative
più frequentemente utilizzate: la semplicità ed economicità di
costituzione, la flessibilità nella gestione, la possibilità di una
maggiore discrezionalità nel dettare le regole di funzionamento
interno, ne fanno uno strumento privilegiato per quei casi ove la
legge o particolari necessità operative, non impongano l’utilizzo
di strutture più articolate e, anche, più soggette a controlli, sia
sul piano civilistico che fiscale. I maggiori controlli, in questo
caso, avvengono in virtù degli interessi “speciali” che tali
forme associative vanno a soddisfare, come il perseguimento di
esclusive finalità di solidarietà sociale.
All’interno
delle associazioni non riconosciute, si farà riferiremo a titolo
esemplificativo ad una particolare tipologia: l’associazione
culturale, che ben si
attaglia al conseguimento di scopi generici e rappresenta un modello
associativo particolarmente elastico nel suo utilizzo.
Sotto
il termine di cultura, infatti, ricadono tutta una serie di attività
che investono molteplici aspetti della sfera privata dei cittadini:
dall’esigenza di cultura in senso stretto, fino all’esigenza di
un impiego proficuo e condiviso del proprio tempo libero.
Sarà
questo il modello a cui, in via preferenziale, verranno riferite le
considerazioni proposte nel presente lavoro, anche se, molte di esse
saranno valide per l’intero panorama delle “associazioni”.
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