venerdì 18 aprile 2014

Quali tipi di associazioni esistono: i vantaggi dell'associazione “non riconosciuta”

L’associazionismo, è un fenomeno variegato e complesso. Con riferimento al panorama giuridico italiano, è possibile proporre il seguente inquadramento sistematico degli enti che ricadono nel non-profit, per i quali si riportano alcuni fra i principali riferimenti a livello di specifica normativa.

Sotto il profilo giuridico:

  1. le associazioni riconosciute (art. 14 e seguenti Codice Civile);
  2. le fondazioni riconosciute (art. 14 e s.s. c.c.);
  3. le associazioni non riconosciute (art. 36 e s.s. c.c.);
  4. il comitati (art. 39 e s.s. c.c.);
  5. le organizzazioni di volontariato (legge 11 agosto 1991, n.266);
  6. gli enti ecclesiastici cattolici (legge 20 maggio 1985, n. 222);
  7. gli enti religiosi di altre confessioni (vedansi intese e accordi tra lo Stato italiano e le diverse confessioni religiose);
  8. le associazioni non governative – Ong (art. 28, legge 26 febbraio 1987, n. 49).

Sotto il profilo tributario:

  1. enti non commerciali (Testo Unico delle imposte dirette);
  2. associazioni (Testo Unico delle imposte dirette);
  3. organizzazioni non lucrative di utilità sociale – Onlus (legge 4 dicembre 1997, n. 460);
  4. associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro, pro loco (legge 16 dicembre 1991, n. 398; art. 25, legge 13 maggio 1999, n. 133; art. 37, Collegato fiscale alla legge finanziaria del 2000; art. 90 legge finanziaria per il 2003; circolari varie del Ministero Finanze).

Volendo, invece, effettuare una distinzione degli enti non-profit sotto il profilo dei settori di operatività, limitando l’analisi agli enti di tipo associativo, si ha la seguente classificazione, per tipologie più diffuse:

  1. associazioni culturali;
  2. associazioni sportive dilettantistiche;
  3. associazioni sanitarie e di assistenza;
  4. associazioni di istruzione e formazione;
  5. associazioni per la tutela dell’ambiente;
  6. associazioni per la tutela dei diritti civili;
  7. associazioni di culto,
  8. ecc.

Considerato, quindi, il variegato mondo dell’associazionismo e le molteplici tipologie di enti non-profit che si possono rilevare nei diversi ambiti della società, in questa sede, ci si limiterà a definire la tipologia di enti che prendono il nome di “associazioni”. Più nello specifico, quella particolare tipologia che prende il nome di associazione non riconosciuta, disciplinata all’interno del Codice Civile al Titolo II - Delle persone giuridiche, al Capo III - Delle associazioni non riconosciute e dei comitati. L’associazione “non riconosciuta”, è tale, in quanto priva di riconoscimento ovvero ciò che consente all’ente in oggetto di acquisire la “personalità giuridica”. Con il riconoscimento, l’ente diventa titolare e destinatario di diritti, doveri e comportamenti, così come previsto dall’ordinamento giuridico. Uno dei principali risvolti a seguito del riconoscimento e, se si vuole, il principale elemento di differenziazione fra associazioni riconosciute e non, è rappresentato dall’autonomia patrimoniale: definita “perfetta” per le prime ed “imperfetta” per le seconde. Più avanti esamineremo nel dettaglio questa distinzione quando affronteremo il tema del patrimonio dell'associazione.

La scelta di esaminare questa particolare tipologia di associazioni, è dettata dal fatto che essa, rappresenta una delle forme organizzative più frequentemente utilizzate: la semplicità ed economicità di costituzione, la flessibilità nella gestione, la possibilità di una maggiore discrezionalità nel dettare le regole di funzionamento interno, ne fanno uno strumento privilegiato per quei casi ove la legge o particolari necessità operative, non impongano l’utilizzo di strutture più articolate e, anche, più soggette a controlli, sia sul piano civilistico che fiscale. I maggiori controlli, in questo caso, avvengono in virtù degli interessi “speciali” che tali forme associative vanno a soddisfare, come il perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale.

All’interno delle associazioni non riconosciute, si farà riferiremo a titolo esemplificativo ad una particolare tipologia: l’associazione culturale, che ben si attaglia al conseguimento di scopi generici e rappresenta un modello associativo particolarmente elastico nel suo utilizzo.

Sotto il termine di cultura, infatti, ricadono tutta una serie di attività che investono molteplici aspetti della sfera privata dei cittadini: dall’esigenza di cultura in senso stretto, fino all’esigenza di un impiego proficuo e condiviso del proprio tempo libero.

Sarà questo il modello a cui, in via preferenziale, verranno riferite le considerazioni proposte nel presente lavoro, anche se, molte di esse saranno valide per l’intero panorama delle “associazioni”.

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