sabato 19 aprile 2014

Come nasce un'associazione

Con riferimento alle fonti normative che sono alla base della disciplina delle associazioni, vi è la Costituzione italiana e il Codice Civile.
La prima, rappresenta la carta contenente i principi fondamentali della Repubblica Italiana e si colloca ad un livello sovraordinato rispetto alle leggi, le quali, laddove disciplinano una qualche fattispecie, non possono essere in contrasto con i principi sopra citati.
Premesso ciò, all’interno della Costituzione vengono presentati alcuni principi basilari in tema di associazionismo: l’art. 2 ove si afferma che “La Repubblica riconosce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”; e l’art. 18 per il quale “I cittadini hanno il diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale”.
Dalla lettura del dettato costituzionale, quindi, gli uomini possiedono il diritto naturale di costituirsi in associazione, in maniera libera e rispettosa della legalità.
Diritti, questi, affermati fin dai i primi articoli della Costituzione, a testimonianza del fatto che la libertà associativa rappresenta uno dei pilastri fondamentali della Repubblica.
Per quanto concerne, invece, le disposizioni contenute all’interno del Codice Civile, risulta centrale il primo comma dell’art. 36. Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute. – 1. L’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati. Pertanto, gli individui che intendono associarsi, possono “per legge” decidere, come meglio ritengono opportuno, le regole di funzionamento dell’associazione e come essa viene a strutturarsi al proprio interno.
In altre parole, se è vero che la Costituzione possiede importanza primaria su tutte le leggi, al di sotto delle quali si collocano gli accordi fra i privati, è altrettanto vero, proprio in virtù degli stessi principi costituzionali e dell’art. 36 co.1 c.c., che i soggetti privati possono darsi delle regole anche differenti rispetto a quelle che la stessa legge prevede per la disciplina di altre fattispecie come, ad esempio, le associazioni riconosciute o altri enti non-profit. Pertanto, la costituzione e la legge, delineano un perimetro entro il quale la volontà dei soci di un’associazione non riconosciuta, risulta “sovrana”.
Gli strumenti attraverso cui si esprime tale volontà, sono l’atto costitutivo e lo statuto.
Un’associazione, può venire alla luce per costituzione simultanea oppure per costituzione successiva.
La costituzione simultanea, si verifica nel momento in cui, taluni individui, si riuniscono “in assemblea” e procedono alla costituzione dell’associazione: tutti, simultaneamente, manifestano la loro volontà di dare vita all’associazione.
Nel caso di costituzione successiva, invece, rivestono un ruolo centrale i soggetti promotori, i quali propongono al pubblico interessato, il progetto associativo della costituenda associazione, dando loro la possibilità di aderire. Avvenuta l’adesione al progetto associativo da parte di un numero consistente di soggetti, i promotori convocano un’assemblea costituente ove i soggetti che hanno manifestato la loro adesione, deliberano sull’atto costitutivo dell’associazione e sui punti contenuti nello statuto, dando vita all’associazione stessa.
In questa seconda circostanza, potrebbe addirittura non rendersi necessario, da parte dei promotori, che venga convocata l’assemblea costituente in quanto, anziché proporre un programma al pubblico, potrebbero direttamente formulare un vero e proprio atto costitutivo e uno statuto da far approvare agli interessati; questi, con la loro adesione, entrerebbero direttamente a far parte dell’associazione.

Nessun commento:

Posta un commento