L’ordinamento
giuridico, non prescrive una particolare forma per la costituzione di
un’associazione non riconosciuta.
Si
rammenta, infatti, che ai sensi dell’art. 36 del Codice Civile,
l’atto preliminare di costituzione dell’associazione è l’accordo
tra i soci fondatori: la costituzione dell’associazione, quindi, si
perfeziona con l’incontro delle volontà contrattuali delle parti.
Pertanto,
si possono avere le seguenti possibilità per la costituzione
dell’associazione:
- forma orale;
- forma scritta (scrittura privata autenticata o registrata).
- Un’ulteriore possibilità rientrante nella forma scritta è l’atto pubblico, ma per un’associazione non riconosciuta, potrebbero preferirsi le altre due forme scritte, meno onerose e più in linea con la semplificazione che si intende dare al processo di costituzione dell’associazione.
La
forma orale, oltre ad esse la più semplice, è anche quella che
offre minori garanzie ed è la forma che più limita le possibili
attività che l’associazione può esercitare. Un accordo orale,
inoltre, può essere sempre non riconosciuto dalle parti che lo hanno
stipulato e non può essere opposto a soggetti terzi. La forma orale,
preclude ogni tipo di passo successivo: essa non potrà svolgere
nessun genere di attività a pagamento, tranne l'iscrizione dei soci.
Per
tali ragioni, si preferisce scartare l’ipotesi della costituzione
di un’associazione in forma orale sebbene, lo ripetiamo, sul piano
del diritto, ciò risulta del tutto lecito e possibile.
Passando
alla forma scritta, per la costituzione di un’associazione, la
volontà dei soci fondatori viene ad essere inserita all’intendo di
un documento (l’atto costitutivo ovvero lo statuto), il quale
conferisce maggiore concretezza al loro accordo, sia internamente fra
loro, che verso i terzi.
Sotto
tale aspetto, all’interno della forma scritta, giova distinguere
due ulteriori possibilità: la scrittura privata autenticata e la
scrittura privata registrata. Nel primo caso, l’atto che si va a
trascrivere ha pubblica
fede, esso viene
redatto innanzi ad un notaio; se ciò non avviene, l’atto consiste
in una semplice scrittura fra privati.
Una
differenza sostanziale, fra l’atto pubblico e la semplice scrittura
privata, risulta la seguente: la scrittura privata, secondo il Codice
Civile all’art. 2702, vincola i firmatari fintanto che gli stessi
riconoscono la propria firma; l’atto pubblico, invece, prevede
l’autentica delle firme da parte del notaio, ciò che certifica
anche la coerenza e conformità dell’atto alla legge.
La
scrittura privata, ai sensi dell’art. 2704 del Codice Civile, non
può essere imposta ai terzi per quanto concerne la data, a meno che
non sia registrata; in tal caso, come data, vale quella di
registrazione.
Il
ricorso alla registrazione di una scrittura privata non autenticata,
non serve tanto per vincolare i soci (a tal fine servirebbe
l’autentica delle firme), bensì per evitare che degli estranei si
approprino del nome e del simbolo dell’associazione.
C'è
da dire, inoltre, che alcune tipologie di associazioni, fra queste le
associazioni culturali, attraverso la costituzione in forma scritta
registrata presso l’Agenzia
delle Entrate,
possono godere di taluni vantaggi sotto il profilo fiscale, qualora
nello statuto siano previste delle specifiche clausole, meglio
descritte nel prosieguo del presente lavoro.
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