sabato 19 aprile 2014

Le possibili modalità d costituzione dell'associazione

L’ordinamento giuridico, non prescrive una particolare forma per la costituzione di un’associazione non riconosciuta.
Si rammenta, infatti, che ai sensi dell’art. 36 del Codice Civile, l’atto preliminare di costituzione dell’associazione è l’accordo tra i soci fondatori: la costituzione dell’associazione, quindi, si perfeziona con l’incontro delle volontà contrattuali delle parti.
Pertanto, si possono avere le seguenti possibilità per la costituzione dell’associazione:
  1. forma orale;
  2. forma scritta (scrittura privata autenticata o registrata).
  3. Un’ulteriore possibilità rientrante nella forma scritta è l’atto pubblico, ma per un’associazione non riconosciuta, potrebbero preferirsi le altre due forme scritte, meno onerose e più in linea con la semplificazione che si intende dare al processo di costituzione dell’associazione.
La forma orale, oltre ad esse la più semplice, è anche quella che offre minori garanzie ed è la forma che più limita le possibili attività che l’associazione può esercitare. Un accordo orale, inoltre, può essere sempre non riconosciuto dalle parti che lo hanno stipulato e non può essere opposto a soggetti terzi. La forma orale, preclude ogni tipo di passo successivo: essa non potrà svolgere nessun genere di attività a pagamento, tranne l'iscrizione dei soci.
Per tali ragioni, si preferisce scartare l’ipotesi della costituzione di un’associazione in forma orale sebbene, lo ripetiamo, sul piano del diritto, ciò risulta del tutto lecito e possibile.
Passando alla forma scritta, per la costituzione di un’associazione, la volontà dei soci fondatori viene ad essere inserita all’intendo di un documento (l’atto costitutivo ovvero lo statuto), il quale conferisce maggiore concretezza al loro accordo, sia internamente fra loro, che verso i terzi.
Sotto tale aspetto, all’interno della forma scritta, giova distinguere due ulteriori possibilità: la scrittura privata autenticata e la scrittura privata registrata. Nel primo caso, l’atto che si va a trascrivere ha pubblica fede, esso viene redatto innanzi ad un notaio; se ciò non avviene, l’atto consiste in una semplice scrittura fra privati.
Una differenza sostanziale, fra l’atto pubblico e la semplice scrittura privata, risulta la seguente: la scrittura privata, secondo il Codice Civile all’art. 2702, vincola i firmatari fintanto che gli stessi riconoscono la propria firma; l’atto pubblico, invece, prevede l’autentica delle firme da parte del notaio, ciò che certifica anche la coerenza e conformità dell’atto alla legge.
La scrittura privata, ai sensi dell’art. 2704 del Codice Civile, non può essere imposta ai terzi per quanto concerne la data, a meno che non sia registrata; in tal caso, come data, vale quella di registrazione.
Il ricorso alla registrazione di una scrittura privata non autenticata, non serve tanto per vincolare i soci (a tal fine servirebbe l’autentica delle firme), bensì per evitare che degli estranei si approprino del nome e del simbolo dell’associazione.
C'è da dire, inoltre, che alcune tipologie di associazioni, fra queste le associazioni culturali, attraverso la costituzione in forma scritta registrata presso l’Agenzia delle Entrate, possono godere di taluni vantaggi sotto il profilo fiscale, qualora nello statuto siano previste delle specifiche clausole, meglio descritte nel prosieguo del presente lavoro.

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