Per
la costituzione di un’associazione, normalmente, vengono redatti
due documenti: l’atto
costitutivo e lo
statuto.
Il
primo è un contratto contenente la volontà delle parti (i soci
fondatori) di dare vita al rapporto associativo. Lo statuto, invece,
è quel documento ove viene indicata la struttura del suddetto
rapporto e le modalità di esecuzione.
Pur
essendo due documenti autonomi nell’intestazione, in realtà si
tratta di un unico atto di costituzione, in cui lo statuto forma
parte integrante e sostanziale dell’atto costitutivo.
All’interno
del Codice Civile, vengono indicati i contenuti di siffatti documenti
nell’art 16, dettato in tema di associazioni riconosciute. Atteso
che per l’oggetto della nostra analisi (l’associazione non
riconosciuta) si è più volte evidenziato come non vi siano
particolari prescrizioni circa la forma e l’ordinamento interno che
esse debbono avere, appare comunque opportuno fare riferimento alle
prescrizioni contenute nell’art 16 c.c. per quegli elementi
essenziali da
inserire nell’atto costitutivo e nello statuto.
Gli
elementi essenziali risultano i seguenti:
- Denominazione dell’ente. E’ l’elemento che identifica l’associazione: ad esempio, se trattasi di un’associazione culturale, di un’associazione sportiva dilettantistica, ecc.
- Scopo. Rappresenta la finalità che l’associazione si prefigge di conseguire; come già evidenziato, il fine deve essere lecito e non contrastare con le norme di legge, l’ordine pubblico e il buon costume.
- Patrimonio. Altrimenti detto “fondo comune”, è rappresentato dai contributi versati dai soci fondatori e dalle quote ordinarie versate dai primi associati. Il patrimonio permette all’associazione di garantire le obbligazioni contratte con i terzi.
- Sede. Si tratta della località ove si stabilisce legalmente l’associazione e dove i terzi possono recarsi per prendere contatti con essa.
- Norme sull’ordinamento e l’amministrazione. L’associazione esercita la propria attività e amministra il patrimonio di cui è dotata attraverso alcuni organi: l’Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo, ecc. che hanno il compito di deliberare le decisioni da prendere e dare esecuzione alle delibere.
- Diritti e obblighi degli associati. Si tratta della piena adesione allo statuto da parte dei soci e del rispetto delle prescrizioni in esso contenute, come il pagamento delle quote associative. A fronte di ciò, i soci hanno il diritto di partecipare all’assemblea, alla vita dell’associazione, ecc.
- Condizioni per l’ammissione degli associati. Nell’associazione, pur essendo un contratto a struttura aperta (non essendo possibile inserire delle clausole che rimandino all’arbitrio degli amministratori, l’ingresso di nuovi soci), si rende possibile prevedere degli specifici requisiti nello statuto, per l’ingresso di nuovi associati.
Nessun commento:
Posta un commento