sabato 19 aprile 2014

Le clausole da inserire nello statuto per beneficiare delle normativa fiscale di favore

Il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nel riordinare la disciplina degli enti non commerciali, ha introdotto alcune novità in tema di forma che devono possedere l’atto costitutivo e lo statuto, per poter beneficiare di alcuni vantaggi sotto il profilo fiscale, indicati nei commi 3, 5, 6 e 7 dell’art. 148 del T.U.I.R.. Come già accennato, gli associati possono redigere i suddetti atti nella forma di scrittura privata registrata presso l’Agenzia delle Entrate, inoltre, il decreto legislativo 460/1997, ha anche introdotto nuove norme in tema di contenuti dell’atto costitutivo e dello statuto.
Le associazioni interessate da tale disciplina di favore sono:

  • associazioni politiche, sindacali o di categoria;
  • associazioni religiose;
  • associazioni assistenziali;
  • associazioni culturali;
  • associazioni sportive dilettantistiche;
  • associazioni di promozione sociale;
  • associazioni di formazione extra scolastica della persona.
Queste, per poter beneficiare della normativa di favore devono:
  1. redigere l’atto costitutivo e lo statuto nelle forme previste di atto pubblico, scrittura privata autenticata o scrittura privata registrata;
  2. indicare nell’atto costitutivo e nello statuto le clausole elencate nel comma 8 dell’art. 148 del T.U.I.R.
Le clausole da includere nello statuto sono le seguenti:
  1. divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
  2. obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
  3. disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età, il diritto di voto per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
  4. obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
  5. eleggibilità libera degli organi associativi, principio del voto singolo, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
  6. intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

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