Questo articolo dello
statuto ha carattere introduttivo: in esso, vengono esposti gli
organi che costituiscono la struttura interna dell’associazione e
talune loro caratteristiche, come la loro durata, i criteri di
anzianità dei membri facenti parte di tali organi, e la gratuità
delle cariche amministrative.
Innanzitutto si possono
elencare di seguito gli organi tipici di un’associazione:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei sindaci (ove necessario).
L’elemento della
durata degli organi anzidetti, ha senso riferirlo al Consiglio
direttivo, al Presidente e al Collegio dei sindaci, quali organi che
svolgono ruoli di amministrazione e controllo, in quanto l’Assemblea
dei soci costituisce un elemento strutturale dell’associazione
stabile nel tempo, pur modificandosi dal punto di vista della
quantità e identità dei soggetti che hanno diritto a parteciparvi.
Di solito, la durata
del Presidente coincide con quella del Consiglio direttivo:
l’Assemblea dei soci, al momento del rinnovo delle cariche sociali,
elegge i consiglieri e il Presidente in una stessa seduta; si evita,
in tal modo, di dover convocare due volte l’Assemblea per
l’elezione delle suddette cariche. Analogo discorso vale per i
sindaci appartenenti al Collegio, qualora detto organo sia previsto
nella struttura dell’associazione.
Pertanto, la durata,
viene fissata statutariamente e, normalmente, è pluriennale: ad
esempio, tre anni. Si evita, in tal modo, di dover ogni anno
ricostituire l’assetto degli organi associativi e, al contempo, si
garantisce un’adeguata continuità alla gestione e alle decisioni
prese dagli amministratori dell’associazione.
Può, inoltre, essere
utile individuare dei criteri per stabilire l’anzianità dei
componenti degli anzidetti organi, ad esempio, ove in presenza di
talune decisioni, qualora si ottenga la parità dei voti, venga a
prevalere quella del membro più “anziano”. L’anzianità, in
seno ad un’associazione, non è tanto o soltanto un concetto
anagrafico, bensì può essere relazionata alla durata della
partecipazione dei soci alla vita associativa ovvero fare riferimento
al momento del loro ingresso all’interno dell’associazione.
Rammentiamo, infine,
che nello statuto deve essere espressamente previsto la gratuità
delle cariche amministrative.
Art. 9 – L’Assemblea
dei soci
L’Assemblea dei soci
è l’organo sovrano dell’associazione ed è costituita da tutti i
soci in regola con il pagamento della quota associativa; essa può
essere convocata in via ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea ordinaria
è convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del
rendiconto, inoltre, delibera sugli ordini del giorno predisposti dal
Consiglio direttivo, elegge i consiglieri, il Presidente (se la sua
elezione non è rimessa al Consiglio direttivo) e i sindaci (se
presente il relativo Collegio).
L’Assemblea
straordinaria, viene convocata qualora se ne ravvisi la necessità;
in genere, essa delibera sulle modifiche da apportare all’atto
costitutivo o allo statuto ovvero decide circa lo scioglimento
dell’associazione e sulla nomina dei liquidatori.
Riguardo le
deliberazioni dell’Assemblea, il Codice Civile all’art. 21
recita: “1 - Le deliberazioni dell’assemblea sono prese
a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli
associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida
qualunque sia il numero degli intervenuti…..”.
Innanzitutto, dobbiamo
distinguere l’Assemblea di prima e di seconda convocazione; la
differenza sostanziale, sta nel differente quorum da raggiungere per
la validità della costituzione: 50% dei soci in prima convocazione e
qualsiasi quorum dei soci in seconda convocazione. In entrambi i
casi, le delibere dell’Assemblea vengono prese validamente con la
maggioranza dei partecipanti alla stessa.
Esempio 1: l’associazione ha iscritti nel libro soci n° 100 soci in regola con il pagamento della quota associativa. Viene convocata l’assemblea ordinaria di fine anno per l’approvazione del rendiconto.
- prima convocazione
- quorum di costituzione: 50 soci
- quorum delibera valida: 26 soci
Se nella prima convocazione non si ottiene la presenza di almeno 50 soci, non si può discutere l’ordine del giorno e non si può deliberare; l’Assemblea verrà aggiornata in seconda convocazione.
- seconda convocazione
- quorum di costituzione: qualsiasi numero di presenti (supponiamo siano pari a 30 soci)
- quorum delibera valida: 16 soci
In seconda convocazione, l’Assemblea sarà comunque validamente costituita e le delibere saranno prese con la maggioranza semplice degli intervenuti.
Tornando all’articolo
21 del Codice Civile, posiamo esaminare gli ultimi due commi che
prendono in considerazione due particolari casi, per i quali i quorum
da raggiungere sono più elevati: “2 – Per modificare l’atto
costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto,
occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto
favorevole della maggioranza dei presenti. 3 – Per deliberare lo
scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio
occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati”.
In entrambi i casi, non
si distingue tra prima e seconda convocazione, essendo i quorum
richiesti sempre gli stessi.
Le ragioni di tale
innalzamento delle maggioranze vanno ricercate, innanzitutto,
nell’esigenza di tutelare i soci su alcune decisioni “critiche”
per la vita dell’associazione che non potrebbero essere rimesse ad
una minoranza.
Esempio 2:
l’associazione ha iscritti nel libro soci n° 100 soci in regola
con il pagamento della quota associativa. Viene convocata l’assemblea
straordinaria per la modifica dello statuto.
- Prima e seconda convocazione
- quorum di costituzione: 75 soci
- quorum delibera valida: 38 soci
Esempio 3: l’associazione ha iscritti nel libro soci n° 100 soci in regola con il pagamento della quota associativa. Viene convocata l’assemblea straordinaria per lo scioglimento dell’associazione.
- Prima e seconda convocazione
- quorum di costituzione: 75 soci
- quorum delibera valida: 75 soci
L’Assemblea è convocata dal Presidente o dal Consiglio direttivo ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente. La convocazione può, altresì, avvenire su richiesta di un certo numero di soci: il Codice Civile, all’art. 20 parla di almeno un decimo degli associati. Se del caso, potrebbe essere convocata anche su richiesta di un certo numero di consiglieri.
Il Presidente nomina un
segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell’assemblea
controfirmandolo insieme al Presidente. Spetta al presidente
dell’assemblea constatare il diritto di intervento alla stessa.
Nello statuto, inoltre,
devono essere specificate le modalità di convocazione
dell’Assemblea.
L’avviso di
convocazione dell’Assemblea, recante la data della prima riunione e
dell’eventuale seconda riunione viene comunicato per iscritto a
ciascun interessato, anche a mezzo fax o posta elettronica (in questo
caso, si suggerisce di far eleggere ai soci il proprio domicilio
presso un indirizzo e-mail, da specificare nella domanda di
ammissione), a cura del Presidente del Consiglio direttivo o di chi
ne fa le veci, oppure è reso pubblico nella sede sociale e, in
entrambi i casi, almeno quindici giorni prima (termine ritenuto
idoneo come preavviso) della data fissata per l’assemblea di prima
convocazione e deve contenere l’Ordine del giorno dettagliato.
Delle delibere
dell’Assemblea, viene redatto apposito verbale riportante l’ordine
del giorno discusso e le decisioni prese; esso, dovrà essere
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell’associazione ed
essere inserito all’interno del libro delle delibere
assembleari.
Il suddetto libro è
pubblico per i soci e dovrà essere loro mostrato ogni qualvolta ne
verrà fatta richiesta, secondo le modalità previste nello statuto.
Art. 10 – Il
Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo
rappresenta l’organo amministrativo dell’associazione.
Al Consiglio direttivo,
eletto dall’Assemblea dei soci, sono conferiti i poteri di
ordinaria e straordinaria amministrazione, necessari al perseguimento
delle finalità istituzionali della stessa e all’attuazione delle
deliberazioni dell’Assemblea dei soci.
Compete al Consiglio
direttivo:
- la predisposizione del regolamento interno dell’associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli associati;
- la predisposizione degli atti da sottoporre all’Assemblea;
- la formalizzazione delle proposte per la gestione dell’associazione;
- l’elaborazione del rendiconto economico e finanziario;
- la determinazione della quota annuale associativa;
- la determinazione delle quote aggiuntive straordinarie e suppletive;
- l’accoglimento o meno delle domande degli aspiranti soci;
- la decisione in merito al venire meno della qualifica di socio;
- ecc.
Fanno parte del
Consiglio direttivo i soci con la carica di consigliere.
Per il suddetto organo
si pone il tema della numerosità dei membri che lo comporranno: in
genere, il loro numero non è inferiore a tre, ben potendo essere
superiore.
Riguardo, invece, la
definizione del numero massimo di componenti, si possono seguire due
strade:
- fissarlo “a priori” nello statuto;
- renderlo variabile in funzione della numerosità dei soci dell’associazione, stabilendone un tetto massimo.
Nel primo caso, il
numero dei consiglieri è dato: all’interno dello statuto potremmo
indicare che debbono essere in numero non inferiore a tre e non
superiore ad un certo numero, ad esempio, sette.
Nel secondo caso,
invece, il numero massimo dei membri del Consiglio direttivo è
variabile: potremmo indicare nello statuto che è prevista l’elezione
di un certo numero di consiglieri, per un certo numero di soci, come
risultano dal libro dei soci alla data di rinnovo delle cariche
sociali.
Ad esempio, si può
prevedere l’elezione di un ulteriore consigliere (oltre il numero
minimo stabilito) per
ogni 20 associati che entrano a far parte dell’associazione, per un
massimo di sette consiglieri.
Vediamo questo secondo
caso con un esempio numerico.
Esempio 4:
l’associazione ha iscritti nel libro soci n° 10 soci in regola con
il pagamento della quota associativa. Al momento del rinnovo del
Consiglio direttivo, di cui già fanno parte tre consiglieri, nel
libro dei soci risultano 100 associati.
- fino a 20 soci, si hanno 3 consiglieri (eventualmente diversi dai precedenti);
- da 21 a 40 soci, si hanno 4 consiglieri;
- da 41 a 60 soci, si hanno 5 consiglieri;
- da 61 a 80 soci, si hanno 6 consiglieri;
- da 81 a 100 soci ed oltre, si hanno 7 consiglieri.
Tale criterio, potrebbe
essere utile nel caso in cui si intenda fissare un certo rapporto di
rappresentanza fra soci elettori e consiglieri eletti.
Inoltre, tale criterio,
rende più snello l’organo amministrativo dell’associazione e,
quindi, risulta più agevole per il Consiglio direttivo prendere
delle decisioni, nel caso di piccole associazioni con un numero
ristretto di associati. Pertanto, all’aumentare dei soci, aumenta
la complessità della gestione dell’associazione e,
conseguentemente, aumenta il numero dei consiglieri che amministrano
la stessa.
Il Consiglio direttivo
si riunisce almeno una volta l’anno per redigere il rendiconto
economico-finanziario, su convocazione del Presidente o, in sua
assenza o impedimento, del Vicepresidente e quando ne facciano
richiesta i consiglieri. Il numero di consiglieri necessario per
effettuare richiesta di convocazione del Consiglio direttivo, varia
in relazione alla numerosità dei membri del Consiglio stesso; un
numero congruo appare essere un terzo dei Consiglieri.
L’avviso di
convocazione deve essere spedito, con lettera raccomandata, al
domicilio di ciascun consigliere, o inviato tramite fax o posta
elettronica, almeno quindici giorni prima della data fissata per la
riunione e dovrà contenere la data, l’ora, il luogo e l’ordine
del giorno della riunione stessa.
Per quanto concerne le
deliberazione del Consiglio direttivo, si può fare riferimento a
quanto già detto per l’Assemblea: è necessaria la presenza della
maggioranza degli amministratori in carica, le decisioni sono prese a
maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del
Presidente del Consiglio.
I verbali delle
riunioni, trascritti nell’apposito libro sociale sotto la
responsabilità del Presidente del Consiglio direttivo, sono letti
seduta stante e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
Art. 11 – Il
Presidente
Il Presidente è il
rappresentante legale dell’associazione: ha la firma e la
rappresentanza sociale e legale dell’Associazione nei confronti dei
terzi e in giudizio.
Al Presidente spettano
i seguenti compiti:
- convoca e presiede l’Assemblea dei soci (se non è previsto che la convocazione spetti al Consiglio direttivo)
- convoca e presiede il Consiglio direttivo;
- presenta all’Assemblea degli associati il rendiconto preventivo e consuntivo e la relazione annuale;
- può adottare provvedimenti urgenti necessari, informando tempestivamente i membri del Consiglio direttivo;
- è responsabile della gestione economica e finanziaria dell’associazione;
- vigila sull’aggiornamento dei libri sociali;
- svolge funzioni di tesoreria e custodisce le somme e i valori dell’associazione, qualora non sia prevista la figura del tesoriere.
In genere, il
Presidente è un membro del Consiglio direttivo; la sua elezione può
essere diretta, qualora avvenga da parte dall’Assemblea dei
soci oppure indiretta, qualora la sua elezione avvenga ad
opera del Consiglio direttivo di cui fa parte.
Tale distinzione è
significativa per il seguente ordine di ragioni.
Nel caso l’elezione
avvenga ad opera dell’Assemblea, il Presidente sarà espressione
della volontà di tutti gli associati, i quali sono chiamati a
conoscere preventivamente i consiglieri per poter votare in modo
opportuno e meditato. Tale criterio, se da una parte garantisce la
rappresentatività degli associati nell’elezione della figura del
Presidente, dall’altra, potrebbe comportare il rischio che
l’associazione venga rappresentata dal più “popolare” fra i
consiglieri e non dal più competente a ricoprire l’incarico.
Se, invece, l’elezione
avviene ad opera del Consiglio direttivo, da un canto viene tolta ai
soci la possibilità di eleggere un organo dell’associazione, a
discapito della rappresentatività dello stesso; d’altro canto,
però, il Presidente potrà godere in maniera diretta della fiducia
dei consiglieri e ciò renderebbe più coesa ed armonica
l’amministrazione dell’associazione, nei rapporti interni al
Consiglio direttivo e con lo stesso Presidente.
Le maggioranze per
l’elezione del Presidente sono quelle già viste per l’Assemblea
e il Consiglio direttivo, a seconda di chi dei due avrà titolo per
eleggerlo. L’elezione del Presidente da parte del Consiglio
direttivo, può avvenire con votazione segreta.
Il Presidente nomina il
vice Presidente all’interno del Consiglio direttivo. In caso di
assenza, impedimento o di cessazione, le funzioni del Presidente sono
svolte dal vice Presidente, o se non disponibile, dal più anziano
dei consiglieri, il quale lo sostituisce in tutti gli atti di
competenza del Presidente stesso.
Art. 12 – Il Collegio
dei sindaci
La presenza di un
Collegio dei sindaci all’interno di un’associazione, è
giustificata dalle dimensioni della sua struttura e, quindi, dalla
complessità della sua gestione.
Riguardo la
composizione di detto organo, è bene chiarire che esso dovrebbe
essere composto da professionisti indipendenti a cui è demandato il
compito di verificare l’operato posto in essere dagli
amministratori.
In generale, le
funzioni che vengono demandate al Collegio dei sindaci, sono le
seguenti:
- verifica e controllo dei principali atti di gestione;
- verifica e controllo delle operazioni di straordinaria amministrazione;
- verifica delle operazioni contabili e degli adempimenti fiscali;
- verifica e controllo del rispetto delle regole statutarie;
- ecc.
Trattasi di alcuni
compiti che, in assenza di tale organo vengono svolti congiuntamente
dal Presidente e dal Consiglio direttivo.
Il Collegio dei
sindaci, è composto da un numero variabile di appartenenti, in
genere tre o cinque, i quali sono eletti dall’Assemblea dei soci,
anche fra i non soci.
Il Collegio dei sindaci
elegge al suo interno un Presidente che lo rappresenti.
Delle riunioni del
Collegio sindacale deve tenersi resoconto in apposito libro.
Art. 13 – Dimissioni
e revoca delle cariche sociali
Quando si parla di
cariche sociali, si intendono quelle figure interne
all’associazione le quali, pur non costituendo necessariamente
degli organi, vengono comunque a svolgere determinate mansioni.
Sono cariche sociali:
il Presidente, il vice Presidente, i consiglieri, il segretario, il
tesoriere e i sindaci.
A queste figure,
corrispondendo una persona in carne ed ossa, deve essere data la
possibilità e la libertà di poter rassegnare le proprie dimissioni.
Allo stesso tempo, è opportuno riconoscere all’associazione la
possibilità di revocare le persone che ricoprono le suddette
cariche, al verificarsi di determinati eventi o in caso di necessità.
Riguardo le dimissioni,
si può semplicemente dire che si debbono rassegnare con un certo
preavviso scritto, da indirizzare all’attenzione del Consiglio
direttivo in maniera formale, ad esempio, tramite lettera
raccomandata. L’esigenza di individuare dei criteri formali per lo
scambio delle suddette comunicazioni, è dettata dal fatto che è
bene accertare per iscritto e con data certa la volontà delle
persone che ricoprono cariche significative in seno all’associazione
anche per poter, successivamente, determinare la spettanza di
responsabilità, inerenti pregressa gestione, che dovessero
insorgere.
Come criterio generale,
è possibile affermare che ciascun soggetto che ricopre una certa
carica può o meno essere revocato dallo stesso organo che lo ha
eletto; quindi, o trattasi dell’Assemblea o del Consiglio direttivo
o del Presidente per le figure del vice Presidente, del segretario e
del tesoriere.
Anche questa volta, la
differenza sostanziale fra i vari casi, risiede nella
rappresentatività delle decisioni che vengono prese: rimettere
all’Assemblea la decisione di revocare una certa carica, coinvolge
maggiormente i soci ma rende più difficoltoso gestire ogni volta le
votazioni e i conseguenti cambiamenti nella struttura
dell’associazione; il viceversa, nel caso sia il Consiglio
direttivo o direttamente il Presidente ad occuparsi della revoca
delle cariche. Seppur a discapito della rappresentatività nelle
decisioni, il funzionamento dell’associazione ne risulterà
senz’altro più snello e semplificato.
Riguardo le cause che
possono determinare la revoca, dobbiamo distinguere la figura
specifica a cui facciamo riferimento:
- Presidente: per prolungata e ingiustificata inadempienza ai suoi doveri previsti dallo statuto e dalla legge;
- vice Presidente, segretario e tesoriere: per gravi inadempienze nell’esercizio delle loro attività;
- consiglieri, per inerzia nell’amministrazione dell’associazione ovvero per ingiustificata e prolungata assenza alle riunioni del Consiglio direttivo;
- sindaci, per inerzia nelle verifiche e nei controlli sull’operato degli amministratori.
Riguardo i sindaci, si
può fare un discorso a parte.
Visto il carattere di
autonomia che possiede il Collegio sindacale, appare inopportuno che
sia il Consiglio direttivo o il Presidente a revocare gli stessi. In
tal caso, la decisione è rimessa all’intero Collegio sindacale (o
al Presidente di quest’ultimo) oppure sarà demandata all’Assemblea
dei soci.
Art. 14 –
Scioglimento e liquidazione
L’estinzione
dell’associazione ha luogo per le cause previste nell’atto
costitutivo o nello statuto, quando lo scopo è stato raggiunto o è
divenuto impossibile, quando tutti gli associati sono venuti a
mancare (art. 27 c.c.).
Per deliberare circa lo
scioglimento dell’associazione, è necessario il voto favorevole di
almeno i tre quarti degli associati (art. 21 c.c. ultimo comma).
Le tipologie di
associazioni che abbiamo esaminato, affinché possano beneficiare
della normativa fiscale di favore, secondo il disposto dell’art.
148 del T.U.I.R., sono obbligate a devolvere il patrimonio, in caso
di scioglimento, ad altra associazione con finalità analoghe o a
fini di pubblica utilità.
Tale previsione fa
fronte all’esigenza di impedire un’eventuale distribuzione di
beni, all’interno di un regime fiscale agevolato, a finalità
estranee a quelle di pubblica utilità o che siano socialmente
rilevanti.
L’Assemblea, inoltre,
provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in merito
alla devoluzione del patrimonio.
Art. 15 –
Raggruppamenti fra associazioni
Per il conseguimento
delle sue finalità, l’associazione potrà raggrupparsi con altre
associazioni, compatibili con lo scopo previsto nello statuto.
Molto spesso, infatti,
per molte associazioni di piccole dimensioni, risulta difficile
ottenere alcuni benefici ed accedere a talune opportunità, se non in
forma di raggruppamento ovvero aderendo esse stesse ad “associazioni
di associazioni”, con cui poter stipulare delle convenzioni.
Art. 16 –
Controversie
All’interno
dell’associazione possono sorgere delle controversie: fra i soci
ovvero fra i soci e l’associazione stessa.
Nello statuto, deve
essere previsto come si debba affrontare il problema, sempre nello
spirito di giungere alla pacifica risoluzione del contenzioso e
nell’intento di trovare un accordo utile per le parti coinvolte.
Di norma, è il
Consiglio direttivo che decide circa le controversie, qualora i soci
si impegnino a non adire altra autorità come quella giudiziaria,
sempre nei casi ove ciò è consentito dalla legge e previsto nello
statuto.
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