sabato 19 aprile 2014

L'area soggettiva

Art. 4 – I soci
Passando al profilo soggettivo dell’associazione, per prima cosa è bene chiarire chi siano gli associati e quali/quante categorie vi siano degli stessi.
Innanzitutto, i soci fondatori: coloro che hanno costituito l’associazione ed hanno espletato le formalità necessarie per la sua nascita. Normalmente sono coloro a cui è venuto alla mente il progetto associativo e hanno proposto il programma dell’associazione ad altre persone affinché queste, se interessate, potessero aderire ed entrare a far parte dell’associazione medesima.
Un’altra categoria di soci, quella che normalmente è presente in tutte le associazioni, è rappresentata dai soci ordinari. Sono coloro che, avendo approvato le disposizioni contenute nell’atto costitutivo e nello statuto, manifestano la propria volontà di aderire all’associazione, presentando apposita domanda, ove dichiarano di voler partecipare alla vita associativa, voler condividere gli scopi istituzionali, rispettare i regolamenti interni all’associazione, ecc.
Si è soliti, inoltre, individuare ulteriori categorie di soci come quelli onorari: i quali si distinguono per particolari meriti ottenuti, o altre categorie specifiche di soci in funzione della natura dell’associazione e delle attività da essa esercitate (ad esempio, si potranno avere i soci “musicisti”, nel caso di un’associazione culturale che si occupa della promozione e dello studio della musica, ecc.).
Parlando dei soci, sarebbe opportuno inserire nel presente articolo della statuto, le clausole volte all’ottenimento dei benefici fiscali afferenti, la disciplina uniforme del rapporto associativo e l’intrasmissibilità e non rivalutabilità della quota associativa.


Art. 5 – Diritti e doveri dei soci
I soci hanno il diritto di partecipare all’assemblea, di votare per l’approvazione delle modifiche allo statuto, di votare per eleggere i consiglieri e il Presidente dell’associazione; hanno il diritto di partecipare alla vita associativa, di conoscere i programmi con i quali l’associazione intende attuare gli scopi sociali; hanno diritto ad usufruire di tutti i servizi resi dall’associazione.
Al contempo, i soci sono soggetti anche al rispetto di taluni obblighi verso l’associazione e verso gli altri associati: il rispetto dello statuto e dei regolamenti, l’osservanza delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio direttivo, di corrispondere la quota associativa, di svolgere le attività preventivamente concordate, promuovendo le stesse in maniera rispettosa verso gli altri associati, senza recare loro offese o pregiudicando il nome dell’associazione.


Art. 6 – Adesione e recesso dei soci
Tutti coloro che condividono gli scopi dell’associazione e si impegnano a rispettare le prescrizioni dello statuto e dei regolamenti possono aderire all’associazione stessa. Non è possibile escludere l’accesso di un socio, se non in funzione di requisiti predeterminati, coerenti con la natura dell’associazione e con le attività da essa esercitate. Un’associazione culturale che promuove la musica, ad esempio, non potrà negare l’ingresso ad un socio in quanto giudicato “in sovrappeso”, ma potrà consentire l’accesso ai soli musicisti, come previsto nel suo statuto. I requisiti di ammissione, pertanto, devono essere chiaramente indicati nello statuto e non essere il frutto di discrezionalità da parte di coloro che esamineranno le domande di ammissione.
Di regola è il Consiglio direttivo che valuta le domande presentate dagli aspiranti soci e decide circa la loro ammissione: se l’aspirante socio non possiede i requisiti previsti, la domanda sarà respinta e ne verrà data idonea motivazione, altrimenti dovrà essere necessariamente accolta.
Il socio, inoltre, ha il diritto di recedere dall’associazione per ragioni a lui note e insindacabili da parte dell’associazione stessa. In tale circostanza, il socio che recede e tenuto ad informare l’associazione, secondo le modalità indicate nello statuto, dandone idoneo preavviso.
L’identità dei soci dovrà essere resa nota all’interno dell’associazione ovvero presso le autorità competenti che ne facciano richiesta. Essi, pertanto, saranno inseriti in apposito elenco all’interno del libro dei soci, che costituirà, assieme agli altri libri sociali, documentazione da conservare presso la sede dell’associazione.
Art. 7 – Perdita della qualifica di socio
Il socio è tale in virtù della sottoscrizione di un patto associativo in cui si impegna a rispettare determinate regole e, a fronte di ciò, può godere di determinati diritti in seno all’associazione.
Quando alcuni degli elementi costituenti il patto sociale dovessero venire meno, accade che il socio potrebbe perdere tale qualifica ed essere estromesso dall’associazione.
La perdita della qualifica di socio, oltre al caso già esaminato del recesso, potrebbe avvenire qualora non fossero corrisposte le quote associative annuali previste, per sopravvenuta incompatibilità con quanto previsto nello statuto, per radiazione da parte dell’associazione stessa al verificarsi di gravi mancanze da parte del socio che hanno costituito ostacolo al proseguimento del sodalizio.
Proprio perché l’associazione possiede una struttura aperta e non è possibile escludere “a priori” chi ne fa domanda di adesione, sarebbe il caso di precisare in maniera quanto più oggettiva possibile le situazioni ove il socio potrebbe perdere tale qualifica. In questo modo, da una parte si rende edotto l’aspirante socio a riflettere sull’opportunità di presentare domanda di adesione e, al contempo, si rendono chiari ed espliciti i casi ove l’associazione esclude un socio, senza timori che si compiano ingiustizie o errate valutazioni verso i soci stessi.

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