Passando al profilo
soggettivo dell’associazione, per prima cosa è bene chiarire chi
siano gli associati e quali/quante categorie vi siano degli stessi.
Innanzitutto, i soci
fondatori: coloro che hanno costituito l’associazione ed hanno
espletato le formalità necessarie per la sua nascita. Normalmente
sono coloro a cui è venuto alla mente il progetto associativo e
hanno proposto il programma dell’associazione ad altre persone
affinché queste, se interessate, potessero aderire ed entrare a far
parte dell’associazione medesima.
Un’altra categoria di
soci, quella che normalmente è presente in tutte le associazioni, è
rappresentata dai soci ordinari. Sono coloro che, avendo
approvato le disposizioni contenute nell’atto costitutivo e nello
statuto, manifestano la propria volontà di aderire all’associazione,
presentando apposita domanda, ove dichiarano di voler partecipare
alla vita associativa, voler condividere gli scopi istituzionali,
rispettare i regolamenti interni all’associazione, ecc.
Si è soliti, inoltre,
individuare ulteriori categorie di soci come quelli onorari: i
quali si distinguono per particolari meriti ottenuti, o altre
categorie specifiche di soci in funzione della natura
dell’associazione e delle attività da essa esercitate (ad esempio,
si potranno avere i soci “musicisti”, nel caso di un’associazione
culturale che si occupa della promozione e dello studio della musica,
ecc.).
Parlando dei soci,
sarebbe opportuno inserire nel presente articolo della statuto, le
clausole volte all’ottenimento dei benefici fiscali afferenti, la
disciplina uniforme del rapporto associativo e l’intrasmissibilità
e non rivalutabilità della quota associativa.
Art. 5 – Diritti e doveri dei soci
I soci hanno il diritto
di partecipare all’assemblea, di votare per l’approvazione delle
modifiche allo statuto, di votare per eleggere i consiglieri e il
Presidente dell’associazione; hanno il diritto di partecipare alla
vita associativa, di conoscere i programmi con i quali l’associazione
intende attuare gli scopi sociali; hanno diritto ad usufruire di
tutti i servizi resi dall’associazione.
Al contempo, i soci
sono soggetti anche al rispetto di taluni obblighi verso
l’associazione e verso gli altri associati: il rispetto dello
statuto e dei regolamenti, l’osservanza delle deliberazioni
dell’Assemblea e del Consiglio direttivo, di corrispondere la quota
associativa, di svolgere le attività preventivamente concordate,
promuovendo le stesse in maniera rispettosa verso gli altri
associati, senza recare loro offese o pregiudicando il nome
dell’associazione.
Art. 6 – Adesione e recesso dei soci
Tutti coloro che
condividono gli scopi dell’associazione e si impegnano a rispettare
le prescrizioni dello statuto e dei regolamenti possono aderire
all’associazione stessa. Non è possibile escludere l’accesso di
un socio, se non in funzione di requisiti predeterminati, coerenti
con la natura dell’associazione e con le attività da essa
esercitate. Un’associazione culturale che promuove la musica, ad
esempio, non potrà negare l’ingresso ad un socio in quanto
giudicato “in sovrappeso”, ma potrà consentire l’accesso ai
soli musicisti, come previsto nel suo statuto. I requisiti di
ammissione, pertanto, devono essere chiaramente indicati nello
statuto e non essere il frutto di discrezionalità da parte di coloro
che esamineranno le domande di ammissione.
Di regola è il
Consiglio direttivo che valuta le domande presentate dagli aspiranti
soci e decide circa la loro ammissione: se l’aspirante socio non
possiede i requisiti previsti, la domanda sarà respinta e ne verrà
data idonea motivazione, altrimenti dovrà essere necessariamente
accolta.
Il socio, inoltre, ha
il diritto di recedere dall’associazione per ragioni a lui note e
insindacabili da parte dell’associazione stessa. In tale
circostanza, il socio che recede e tenuto ad informare
l’associazione, secondo le modalità indicate nello statuto,
dandone idoneo preavviso.
L’identità dei soci
dovrà essere resa nota all’interno dell’associazione ovvero
presso le autorità competenti che ne facciano richiesta. Essi,
pertanto, saranno inseriti in apposito elenco all’interno del libro
dei soci, che costituirà, assieme agli altri libri sociali,
documentazione da conservare presso la sede dell’associazione.
Art. 7 – Perdita
della qualifica di socio
Il socio è tale in
virtù della sottoscrizione di un patto associativo in cui si impegna
a rispettare determinate regole e, a fronte di ciò, può godere di
determinati diritti in seno all’associazione.
Quando alcuni degli
elementi costituenti il patto sociale dovessero venire meno, accade
che il socio potrebbe perdere tale qualifica ed essere estromesso
dall’associazione.
La perdita della
qualifica di socio, oltre al caso già esaminato del recesso,
potrebbe avvenire qualora non fossero corrisposte le quote
associative annuali previste, per sopravvenuta incompatibilità con
quanto previsto nello statuto, per radiazione da parte
dell’associazione stessa al verificarsi di gravi mancanze da parte
del socio che hanno costituito ostacolo al proseguimento del
sodalizio.
Proprio perché
l’associazione possiede una struttura aperta e non è possibile
escludere “a priori” chi ne fa domanda di adesione, sarebbe il
caso di precisare in maniera quanto più oggettiva possibile le
situazioni ove il socio potrebbe perdere tale qualifica. In questo
modo, da una parte si rende edotto l’aspirante socio a riflettere
sull’opportunità di presentare domanda di adesione e, al contempo,
si rendono chiari ed espliciti i casi ove l’associazione esclude un
socio, senza timori che si compiano ingiustizie o errate valutazioni
verso i soci stessi.
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