La denominazione e la
sede costituiscono degli elementi essenziali indicati nel Codice
Civile ove si chiarisce la natura dell’ente e ove esso è ubicato.
Pertanto, facendo un
richiamo all’atto di costituzione dell’associazione, nel presente
articolo, viene indicato il nome della stessa, specificando che essa
si rifà agli artt. 36 e seguenti del Codice Civile; inoltre, viene
indicata anche la sua durata, eventualmente illimitata.
Quindi, verrà data
indicazione della sede legale dell’associazione che, in genere,
corrisponde al domicilio eletto dal Presidente, quale legale
rappresentante dell’associazione medesima. Tale sede, è
importante, in quanto sarà quella che farà fede per le
comunicazioni ufficiali e dovrà anche essere indicata all’interno
degli modelli predisposti dall’Agenzia delle Entrate, per la
registrazione dell’associazione. Inoltre, potranno essere indicate
ulteriori sedi secondarie e/o operative ove si svolgeranno le
riunioni dei soci ovvero ove avverrà in concreto lo svolgimento
della vita e delle attività dell’associazione.
Art. 2 – Scopo e finalità
In questo articolo
dello statuto, vanno indicate le finalità che si pone di conseguire
l’associazione. Lo sforzo fatto all’inizio, ancor prima che ci si
avviasse ad un livello approfondito di analisi, serve ora, per
indicare nel presente articolo dello statuto quale sia l’oggetto
sociale dell’ente.
Si dovrà, pertanto,
indicare cosa l’associazione intende realizzare, quale siano le
materie di studio, gli ambiti di riferimento ove saranno svolte le
attività da parte dei soci: si tratta di elencare in maniera
sintetica ma quanto più esaustiva possibile, le attività che
saranno esercitare dall’associazione.
Un’associazione
culturale, ad esempio, potrà organizzare degli incontri fra i soci
ove divulgare l’arte, la letteratura, la pittura, si potranno
organizzare dei corsi, dei convegni, ecc.
Di seguito, viene
presentata una possibile elencazione di attività che può esercitare
un’associazione culturale:
- Musica;
- Teatro, cinema e danza;
- Manifestazioni;
- Convegni e seminari;
- Mostre;
- Editoria;
- Corsi formativi e di lingue;
- Fotografia;
- Astronomia e astrologia;
- Atri e discipline varie;
- Formazione della persona e relazioni;
- Formazione socio-politica;
- Salute, bellezza e sport;
- Scopo amicizia;
- Ecc.
Importante, sarà
specificare l’assenza del fine di lucro, visto che l’associazione
non costituisce un ente che ha per scopo la realizzazione di utili da
ripartire tra i soci. Pertanto, eventuali avanzi di fondi di
gestione, dovranno essere reimpiegati nelle attività istituzionali
dell’associazione, andando a confluire nel fondo comune.
Inoltre, atteso il
carattere non commerciale delle associazioni, si dovrà
prevedere che, laddove si svolgano attività volte al reperimento dei
fondi per il finanziamento dell’associazione, tali attività
abbiano carattere strumentale e siano marginali rispetto alle
attività istituzionali. Sotto il profilo tributario, infatti,
l’associazione è compresa fra gli enti non commerciali,
trattandosi di ente diverso dalle società che non ha per oggetto
esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale.
Nell’associazione, infatti, è determinante l’opera degli
associati, finalizzata al raggiungimento dello scopo istituzionale;
detti associati, operano unitariamente e si pongono di fronte ai
terzi, in qualità di unitario centro di interessi.
Inoltre, sarà data
indicazione sintetica dei mezzi in uso da parte dell’associazione
per conseguire il suo scopo. Ad esempio, l’associazione potrà
utilizzare dei locali, degli impianti, delle attrezzature che, a
vario titolo, sono nella sua disponibilità.
Infine, non meno
importante dei punti precedenti, nel presente articolo dello statuto,
potrà essere inserita la prima delle clausole previste per poter
beneficiare della normativa fiscale di favore: quella relativa al
divieto di distribuzione degli utili.
Art.3 – Emblema
L’associazione potrà
essere identificata anche attraverso un emblema.
L’emblema
dell’associazione è costituito dalla scritta identificativa
costituita dalla denominazione della stessa. Può essere previsto,
inoltre, che l’associazione si riservi di studiare o stilizzare
altri emblemi ed inserirli in stemmi, gagliardetti, scudetti e
quant’altro.
Un tema che va
affrontato parlando di emblema è la sua protezione contro eventuali
abusi da parte di terzi e/o soci non autorizzati. Pertanto, nello
statuto, deve essere specificato che l’emblema è protetto da
“copyright”, essendo esso di proprietà dell’associazione.
In genere, i soci
possono utilizzare l’emblema dell’associazione per finalità
personali, prive di contenuti economici, secondo le modalità
previste all’interno dello statuto.
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