sabato 19 aprile 2014

L'area generale

Art. 1 – Denominazione e sede
La denominazione e la sede costituiscono degli elementi essenziali indicati nel Codice Civile ove si chiarisce la natura dell’ente e ove esso è ubicato.
Pertanto, facendo un richiamo all’atto di costituzione dell’associazione, nel presente articolo, viene indicato il nome della stessa, specificando che essa si rifà agli artt. 36 e seguenti del Codice Civile; inoltre, viene indicata anche la sua durata, eventualmente illimitata.
Quindi, verrà data indicazione della sede legale dell’associazione che, in genere, corrisponde al domicilio eletto dal Presidente, quale legale rappresentante dell’associazione medesima. Tale sede, è importante, in quanto sarà quella che farà fede per le comunicazioni ufficiali e dovrà anche essere indicata all’interno degli modelli predisposti dall’Agenzia delle Entrate, per la registrazione dell’associazione. Inoltre, potranno essere indicate ulteriori sedi secondarie e/o operative ove si svolgeranno le riunioni dei soci ovvero ove avverrà in concreto lo svolgimento della vita e delle attività dell’associazione.


Art. 2 – Scopo e finalità
In questo articolo dello statuto, vanno indicate le finalità che si pone di conseguire l’associazione. Lo sforzo fatto all’inizio, ancor prima che ci si avviasse ad un livello approfondito di analisi, serve ora, per indicare nel presente articolo dello statuto quale sia l’oggetto sociale dell’ente.
Si dovrà, pertanto, indicare cosa l’associazione intende realizzare, quale siano le materie di studio, gli ambiti di riferimento ove saranno svolte le attività da parte dei soci: si tratta di elencare in maniera sintetica ma quanto più esaustiva possibile, le attività che saranno esercitare dall’associazione.
Un’associazione culturale, ad esempio, potrà organizzare degli incontri fra i soci ove divulgare l’arte, la letteratura, la pittura, si potranno organizzare dei corsi, dei convegni, ecc.
Di seguito, viene presentata una possibile elencazione di attività che può esercitare un’associazione culturale:

  1. Musica;
  2. Teatro, cinema e danza;
  3. Manifestazioni;
  4. Convegni e seminari;
  5. Mostre;
  6. Editoria;
  7. Corsi formativi e di lingue;
  8. Fotografia;
  9. Astronomia e astrologia;
  10. Atri e discipline varie;
  11. Formazione della persona e relazioni;
  12. Formazione socio-politica;
  13. Salute, bellezza e sport;
  14. Scopo amicizia;
  15. Ecc.
Importante, sarà specificare l’assenza del fine di lucro, visto che l’associazione non costituisce un ente che ha per scopo la realizzazione di utili da ripartire tra i soci. Pertanto, eventuali avanzi di fondi di gestione, dovranno essere reimpiegati nelle attività istituzionali dell’associazione, andando a confluire nel fondo comune.
Inoltre, atteso il carattere non commerciale delle associazioni, si dovrà prevedere che, laddove si svolgano attività volte al reperimento dei fondi per il finanziamento dell’associazione, tali attività abbiano carattere strumentale e siano marginali rispetto alle attività istituzionali. Sotto il profilo tributario, infatti, l’associazione è compresa fra gli enti non commerciali, trattandosi di ente diverso dalle società che non ha per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale. Nell’associazione, infatti, è determinante l’opera degli associati, finalizzata al raggiungimento dello scopo istituzionale; detti associati, operano unitariamente e si pongono di fronte ai terzi, in qualità di unitario centro di interessi.
Inoltre, sarà data indicazione sintetica dei mezzi in uso da parte dell’associazione per conseguire il suo scopo. Ad esempio, l’associazione potrà utilizzare dei locali, degli impianti, delle attrezzature che, a vario titolo, sono nella sua disponibilità.
Infine, non meno importante dei punti precedenti, nel presente articolo dello statuto, potrà essere inserita la prima delle clausole previste per poter beneficiare della normativa fiscale di favore: quella relativa al divieto di distribuzione degli utili.


Art.3 – Emblema
L’associazione potrà essere identificata anche attraverso un emblema.
L’emblema dell’associazione è costituito dalla scritta identificativa costituita dalla denominazione della stessa. Può essere previsto, inoltre, che l’associazione si riservi di studiare o stilizzare altri emblemi ed inserirli in stemmi, gagliardetti, scudetti e quant’altro.
Un tema che va affrontato parlando di emblema è la sua protezione contro eventuali abusi da parte di terzi e/o soci non autorizzati. Pertanto, nello statuto, deve essere specificato che l’emblema è protetto da “copyright”, essendo esso di proprietà dell’associazione.
In genere, i soci possono utilizzare l’emblema dell’associazione per finalità personali, prive di contenuti economici, secondo le modalità previste all’interno dello statuto.

Nessun commento:

Posta un commento