sabato 19 aprile 2014

L'area economica e finanziaria

Art. 17 – Fondo comune
Il fondo comune rappresenta la dotazione di risorse economiche di cui può godere l’associazione.
Il Codice Civile, in tema di associazioni non riconosciute, dedica al fondo comune il disposto di cui all’art. 37 “I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell’associazione. Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso”.
L’associazione, trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

    1. quote associative ordinarie;
    2. quote associative suppletive e aggiuntive dei soci;
    3. donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;
    4. erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;
    5. entrate derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali;
    6. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
    7. entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e altre attività occasionali e saltuarie;
    8. rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all’associazione;
    9. locazione o affitto di beni mobili e immobili;
    10. ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.
I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal Consiglio direttivo.
Si rammenta, ancora una volta, che per poter beneficiare delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale, è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
Inoltre, nel caso di raccolta pubblica di fondi e altre attività di carattere commerciale occasionali e saltuarie, l’associazione provvederà a redigere l’apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente.
Il fondo comune dell’associazione, ha rilevanza anche per quanto riguarda le responsabilità derivanti dalle obbligazioni contratte dalla stessa.
Ai sensi dell’art. 39 del Codice Civile “Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione”.
Ciò significa che il fondo comune è ciò che, in prima battuta, garantisce i creditori dell’associazione per le obbligazioni contratte con questi. Non solo, in caso di insufficienza del fondo comune, delle obbligazioni rispondono anche gli amministratori dell’associazione che saranno chiamati a corrispondere le somme dovute. La responsabilità personale e solidale di cui parla il Codice Civile, sottende il fatto che il creditore può indistintamente rivolgersi ad uno degli amministratori dell’associazione e richiedergli l’intera somma dovuta. Sarà poi questo, nei rapporti interni con gli altri amministratori, a rifarsi sugli stessi per le quote che, eventualmente, spettano ad ognuno.
Si rammenta, infine, che questo carattere delle associazioni non riconosciute, costituisce uno degli aspetti più significativi che le contraddistingue dalle associazioni riconosciute che, quindi, sono dotate di personalità giuridica.
Art. 18 – Rendiconto d’esercizio
Le associazioni, nella loro qualità di enti non-profit, hanno come finalità prevalente il soddisfacimento di bisogni che hanno una rilevanza a livello sociale: bisogni culturali, ricreativi, sportivi, ecc.
L’esercizio delle diverse attività da parte dell’associazione, genera dei fatti che hanno una rilevanza sul piano economico, finanziario e patrimoniale per l’associazione stessa. L’ente in questione, a differenza di un’impresa, che persegue la realizzazione del profitto, si pone quale obiettivo il pareggio economico, ossia la copertura degli oneri sostenuti attraverso i proventi realizzati. Questa condizione, è ciò che consente alle associazioni di perseguire durevolmente nel tempo le finalità sociali in condizioni di autonomia economica.
Il Codice Civile, nell’art. 20 (fra gli articoli dettati in tema di associazioni riconosciute), prevede l’obbligo per l’Assemblea di riunirsi almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio, dietro convocazione degli amministratori.
Al contempo, la normativa tributaria, pone in capo alle associazioni che beneficiano della normativa fiscale agevolata, di redigere annualmente un rendiconto contabile.
Atteso ciò, è bene entrare più nello specifico all’interno della materia contabile per comprendere come redigere il rendiconto d’esercizio.
Le attività di gestione, di cui si parlava precedentemente, generano delle “rilevazioni contabili”, le quali possono afferire ad una o più delle seguenti aree di gestione:

  • patrimoniale, ove è indicata la consistenza e le variazioni nel tempo dei mezzi e dei beni posseduti dall’associazione;
  • finanziaria, ove sono indicati i flussi monetari ossia le entrate e le uscite di denaro dell’associazione, come esse sono generate e le loro variazioni;
  • economica, in cui si rilevano i proventi realizzati e gli oneri sostenuti dall’associazione, nel perseguimento della già citata condizione di autonomia.
E’ attraverso le suddette rilevazioni, afferenti le tre aree su citate, che si potrà ottenere il rendiconto d’esercizio, ossia quel documento di informazione verso i terzi, volto ad assicurare il controllo della gestione al termine dell’esercizio. Con il termine “esercizio” si intende il periodo durante il quale si effettua la rilevazione dei fatti che danno origine alle scritture contabili e al cui termine, viene redatto il rendiconto. Normalmente, il periodo in questione, è coincidente con l’anno solare.
Il rendiconto si compone di due elementi: lo stato patrimoniale e il conto economico i quali evidenziano la ricchezza dell’associazione in un certo momento ossia risorse in attesa di essere consumate (e poi ricostituite) e il reddito dell’esercizio o pareggio, se i proventi sono pari agli oneri, ovvero la variazione della ricchezza a disposizione in un certo periodo.
Lo stato patrimoniale, è una sorta di “fotografia istantanea” della situazione finanziaria dell’associazione alla chiusura dell’esercizio. In esso, le diverse voci sono classificate come attività, passività e capitale netto. In genere, le attività consistono con l’insieme dei beni e dei crediti posseduti dall’associazione, ai quali viene dato un valore monetario; le passività, invece, costituiscono i debiti posseduti dall’associazione, assieme ad altre voci come i fondi. Infine, il patrimonio netto, inserito fra le passività, consiste nel complemento delle stesse per raggiungere lo stesso valore delle attività.
Il contro economico, rappresenta il “film” delle attività realizzate dall’associazione nel periodo considerato. Nel documento, sono indicati i proventi e gli oneri che scaturiscono dai fatti di gestione: la sua lettura, ci consente di sapere come le risorse impiegate dall’associazione sono state utilizzate.
Un importante documento da inserire all’interno del rendiconto d’esercizio e che concorre ad una sua migliore rappresentazioni ed esplicazione è dato dalla relazione sulla gestione.
Essa, è detta anche “relazione di missione o relazione morale” e fornisce tutte le informazioni sulle modalità concrete di svolgimento della vita associativa e delle attività di gestione che sono state poste in essere.
Nella relazione di gestione, sono indicate le fonti di finanziamento e i relativi impieghi, le modifiche strutturali dell'ente, le operazioni gestionali straordinarie, i programmi e le prospettive dell'esercizio successivo e ogni altra informazione che consente ai destinatari del bilancio di acquisire una conoscenza completa sui risultati raggiunti e sull’operato degli amministratori.
La relazione sulla gestione è anche la sede dove far confluire una serie di dati extra contabili, integrativi rispetto alla funzione tipica del bilancio d'esercizio, in quanto più che i risultati economici, per le associazioni rileva la loro utilità sociale che, non sempre, è suscettibile di essere valorizzata economicamente.

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