Il fondo comune
rappresenta la dotazione di risorse economiche di cui può godere
l’associazione.
Il Codice Civile, in
tema di associazioni non riconosciute, dedica al fondo comune il
disposto di cui all’art. 37 “I contributi degli associati e i
beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune
dell’associazione. Finché questa dura, i singoli associati non
possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la
quota in caso di recesso”.
L’associazione, trae
le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della
propria attività da:
- quote associative ordinarie;
- quote associative suppletive e aggiuntive dei soci;
- donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;
- erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;
- entrate derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e altre attività occasionali e saltuarie;
- rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all’associazione;
- locazione o affitto di beni mobili e immobili;
- ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.
I fondi sono depositati
presso l’istituto di credito stabilito dal Consiglio direttivo.
Si rammenta, ancora una
volta, che per poter beneficiare delle agevolazioni previste dalla
normativa fiscale, è vietato distribuire, anche in modo indiretto,
utili o avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale durante la vita
dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione
siano imposte dalla legge.
Inoltre, nel caso di
raccolta pubblica di fondi e altre attività di carattere commerciale
occasionali e saltuarie, l’associazione provvederà a redigere
l’apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente.
Il fondo comune
dell’associazione, ha rilevanza anche per quanto riguarda le
responsabilità derivanti dalle obbligazioni contratte dalla stessa.
Ai sensi dell’art. 39
del Codice Civile “Per le obbligazioni assunte dalle persone che
rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro
diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche
personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per
conto dell’associazione”.
Ciò significa che il
fondo comune è ciò che, in prima battuta, garantisce i creditori
dell’associazione per le obbligazioni contratte con questi. Non
solo, in caso di insufficienza del fondo comune, delle obbligazioni
rispondono anche gli amministratori dell’associazione che saranno
chiamati a corrispondere le somme dovute. La responsabilità
personale e solidale di cui parla il Codice Civile, sottende il fatto
che il creditore può indistintamente rivolgersi ad uno degli
amministratori dell’associazione e richiedergli l’intera somma
dovuta. Sarà poi questo, nei rapporti interni con gli altri
amministratori, a rifarsi sugli stessi per le quote che,
eventualmente, spettano ad ognuno.
Si rammenta, infine,
che questo carattere delle associazioni non riconosciute, costituisce
uno degli aspetti più significativi che le contraddistingue dalle
associazioni riconosciute che, quindi, sono dotate di personalità
giuridica.
Art. 18 – Rendiconto
d’esercizio
Le associazioni, nella
loro qualità di enti non-profit, hanno come finalità
prevalente il soddisfacimento di bisogni che hanno una rilevanza a
livello sociale: bisogni culturali, ricreativi, sportivi, ecc.
L’esercizio delle
diverse attività da parte dell’associazione, genera dei fatti che
hanno una rilevanza sul piano economico, finanziario e patrimoniale
per l’associazione stessa. L’ente in questione, a differenza di
un’impresa, che persegue la realizzazione del profitto, si pone
quale obiettivo il pareggio economico, ossia la copertura degli oneri
sostenuti attraverso i proventi realizzati. Questa condizione,
è ciò che consente alle associazioni di perseguire durevolmente nel
tempo le finalità sociali in condizioni di autonomia economica.
Il Codice Civile,
nell’art. 20 (fra gli articoli dettati in tema di associazioni
riconosciute), prevede l’obbligo per l’Assemblea di riunirsi
almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio, dietro
convocazione degli amministratori.
Al contempo, la
normativa tributaria, pone in capo alle associazioni che beneficiano
della normativa fiscale agevolata, di redigere annualmente un
rendiconto contabile.
Atteso ciò, è bene
entrare più nello specifico all’interno della materia contabile
per comprendere come redigere il rendiconto d’esercizio.
Le attività di
gestione, di cui si parlava precedentemente, generano delle
“rilevazioni contabili”, le quali possono afferire ad una o più
delle seguenti aree di gestione:
- patrimoniale, ove è indicata la consistenza e le variazioni nel tempo dei mezzi e dei beni posseduti dall’associazione;
- finanziaria, ove sono indicati i flussi monetari ossia le entrate e le uscite di denaro dell’associazione, come esse sono generate e le loro variazioni;
- economica, in cui si rilevano i proventi realizzati e gli oneri sostenuti dall’associazione, nel perseguimento della già citata condizione di autonomia.
E’ attraverso le
suddette rilevazioni, afferenti le tre aree su citate, che si potrà
ottenere il rendiconto d’esercizio, ossia quel documento di
informazione verso i terzi, volto ad assicurare il controllo della
gestione al termine dell’esercizio. Con il termine “esercizio”
si intende il periodo durante il quale si effettua la rilevazione dei
fatti che danno origine alle scritture contabili e al cui termine,
viene redatto il rendiconto. Normalmente, il periodo in questione, è
coincidente con l’anno solare.
Il rendiconto si
compone di due elementi: lo stato patrimoniale e il conto
economico i quali evidenziano la ricchezza dell’associazione in
un certo momento ossia risorse in attesa di essere consumate (e poi
ricostituite) e il reddito dell’esercizio o pareggio, se i proventi
sono pari agli oneri, ovvero la variazione della ricchezza a
disposizione in un certo periodo.
Lo stato patrimoniale,
è una sorta di “fotografia istantanea” della situazione
finanziaria dell’associazione alla chiusura dell’esercizio. In
esso, le diverse voci sono classificate come attività,
passività e capitale netto. In genere, le attività
consistono con l’insieme dei beni e dei crediti posseduti
dall’associazione, ai quali viene dato un valore monetario; le
passività, invece, costituiscono i debiti posseduti
dall’associazione, assieme ad altre voci come i fondi. Infine, il
patrimonio netto, inserito fra le passività, consiste nel
complemento delle stesse per raggiungere lo stesso valore delle
attività.
Il contro economico,
rappresenta il “film” delle attività realizzate
dall’associazione nel periodo considerato. Nel documento, sono
indicati i proventi e gli oneri che scaturiscono dai fatti di
gestione: la sua lettura, ci consente di sapere come le risorse
impiegate dall’associazione sono state utilizzate.
Un importante documento
da inserire all’interno del rendiconto d’esercizio e che concorre
ad una sua migliore rappresentazioni ed esplicazione è dato dalla
relazione sulla gestione.
Essa, è detta anche
“relazione di missione o relazione morale” e fornisce tutte le
informazioni sulle modalità concrete di svolgimento della vita
associativa e delle attività di gestione che sono state poste in
essere.
Nella relazione di
gestione, sono indicate le fonti di finanziamento e i relativi
impieghi, le modifiche strutturali dell'ente, le operazioni
gestionali straordinarie, i programmi e le prospettive dell'esercizio
successivo e ogni altra informazione che consente ai destinatari del
bilancio di acquisire una conoscenza completa sui risultati raggiunti
e sull’operato degli amministratori.
La relazione sulla
gestione è anche la sede dove far confluire una serie di dati extra
contabili, integrativi rispetto alla funzione tipica del bilancio
d'esercizio, in quanto più che i risultati economici, per le
associazioni rileva la loro utilità sociale che, non sempre, è
suscettibile di essere valorizzata economicamente.
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